Riforma del Terzo Settore. Nuovo regime fiscale dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale per tutti gli Enti del Terzo Settore (Ets); lo ha annunciato lo scorso 8 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’effettiva applicazione del regime previsto dal Codice del Terzo Settore testimonia, dunque, un effettivo riconoscimento della necessità di un regime specifico per gli Ets, costruito sulle effettività necessità del volontariato, e non mutuato dalle imprese profit.

Concretamente, cosa comporta questo per gli Enti del Terzo Settore?

Di fatto, le nuove misure fiscali prevedono l’applicazione della tassazione diretta (determinazione del reddito e imponibilità) nell’anno di imposta successivo alla suddetta autorizzazione europea, dunque il 2026.

Inoltre, una delle fondamentali conseguenze è che, entro il 31 marzo 2026, le Onlus dovranno scegliere se iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore (Runts) o continuare ad operare al di fuori del Registro come impresa sociale.

Novità riguardano anche i titoli di solidarietà[1], che avranno un trattamento fiscale agevolato con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%.

Non sono però ancora applicabili alcune norme specifiche per agevolazioni e finanza sociale[2], mentre si attendono ancora chiarimenti (dovrebbero arrivare in tempi brevi) in merito all’interpretazione corretta di alcuni punti “chiave” della riforma fiscale, tra i quali:

  • fiscalità diretta degli Ets: sono necessari alcuni chiarimenti tecnici che permettano agli enti di impostare del tutto correttamente la contabilità[3];
  • non commercialità dell’ente: sono necessari alcuni chiarimenti in merito ai valori che permettano di definire con esattezza i campi della questione[4].

I nostri uffici restano a disposizione per chiarimenti; per info scrivere a consulenze@csvbltv.it o telefonare in sede.

 

 

[1] Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli Ets.
[2] Si tratta delle norme sulle agevolazioni per gli investimenti in imprese sociali di nuova costituzione (articolo 18, commi 3 e 4 dlgs 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (articolo 77 dlgs 117/2017) per le quali si attende ancora il parere positivo.
[3] Al fine di evidenziare correttamente il rapporto di cui all’articolo 79 comma 2-bis, ovvero che “i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
[4] Si tratta di quanto contenuto nel comma 5-bis circa il “valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”.

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