Sono state introdotte delle modifiche significative al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), dopo che il Parlamento, il 25 giugno scorso, ha approvato in via definitiva la legge in tema di “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” (per cui a breve si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Di seguito si riassumono le modifiche di potenziale interesse per gli enti del Terzo settore (Ets) suddivise per tipologie (specificate in rosso).
PER TUTTI GLI ETS
Svolgimento assemblea in via telematica (modifica art. 24)
È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato partecipante e votante.
Organo di controllo e revisore legale dei conti (modifica artt. 30 e 31)
Cambiano le soglie che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni.
Organo di controllo:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 220.000 a 300.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità.
Revisore legale dei conti:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.
Reti associative (modifica art. 41)
Qualora una rete associativa, successivamente all’iscrizione nel Runts, diminuisca il numero dei propri associati al di sotto di quello stabilito dalla legge, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal Runts.
Contenuto e aggiornamento del Runts (modifica artt. 47 e 48)
La domanda di iscrizione Runts può ora essere presentata, oltre che dal rappresentante legale, anche da un suo delegato.
In tema di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, è previsto che esso debba avvenire ogni anno presso il Runts entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli Ets che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, tale deposito avvenga presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti.
PER ETS DI PICCOLE DIMENSIONI
Semplificazioni (modifica art. 13)
- Viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite entro il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza;
- per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata;
- è data facoltà agli Ets, che svolgono attività in via esclusiva o principale “in forma d’impresa” e/o “con modalità commerciali”, che non rivestono la qualifica di impresa sociale, di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio “ordinario” degli Ets.
PER ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Rapporti di lavoro (modifica art. 36)
- Viene alzata la soglia dal 5 al 20 per cento della percentuale massima del numero dei lavoratori che possono essere impiegati nell’attività nelle Aps rispetto al numero degli associati.
PER ASSOCIAZIONE DI MILITARI (modifica art. 89)
È prevista la possibilità di iscrizione al Runts per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.
PER LE ONLUS CHE NON SI ISCRIVONO AL RUNTS
Scioglimento e devoluzione patrimoniale (modifica art. 101)
Gli enti con qualifica di Onlus che non possono assumere la qualifica di Ets (es. fondazioni che abbiano la prevalenza di amministratori di nomina pubblica e che non siano ex Ipab) possono ora perdere la qualifica di Onlus senza obblighi di devoluzione patrimoniale, senza obbligo di ingresso nel Terzo Settore, a condizione che gli statuti degli enti medesimi prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.
PER IMPRESE SOCIALI
Acquisto della personalità giuridica (modifica art. 11)
Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione è previsto che l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali sia efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica.
Per le fondazioni con qualifica di impresa sociale e dunque con personalità giuridica , i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice civile saranno esercitati dal registro delle imprese.
Quota utili netti annuali (modifica art. 16)
La modifica fissa al 3% la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali.
ALTRO
Introdotte anche modifiche su altri testi: l’esonero della responsabilità solidale in materia di successioni e donazioni (art. 36 D.Lgs. 346/1990) e dispensa oneri successori (art. 705 del codice civile); in quanto strettamente tecniche, si rimanda ai nostri uffici per consulenze in merito.
PER INFO
Sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti:
– per Belluno: dott.ssa Patrizia Cacciato: tel: 0437/950374 – mail: p.cacciato@csvbltv.it
– per Treviso: dott.sse Marilisa Marian e Ilaria Beraldo: tel: 0422/320191 – mail: m.marian@csvbltv.it, i.beraldo@csvbltv.it
(Fonti: Cantiere Terzo Settore)