Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2023, che individua i criteri e le modalità per richiedere il contributo straordinario voluto dal Governo per sostenere gli enti del Terzo settore.
Con il Decreto aiuti ter (Dl 44/2022) il Governo aveva infatti previsto lo stanziamento di due fondi: uno da 170 milioni e uno da 100 milioni.
Il primo è destinato in misura pari a 120 milioni a enti del Terzo settore ed enti religiosi che erogano servizi socio-assistenziali/sanitari a favore di soggetti con disabilità, e in misura di 50 milioni a fondazioni, associazioni, ex Ipab, enti del Terzo settore ed enti religiosi che erogano medesimi servizi in favore di anziani (articolo 8, comma 1).
Il secondo è destinato a enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) in fase di trasmigrazione ed enti religiosi che non erogano servizi socio-sanitari/assistenziali (articolo 8, comma 2).
Il Dpcm dell’11 aprile ribadisce che destinatari della misura potranno essere gli enti iscritti nel Registro unico, includendo così anche imprese sociali e cooperative sociali. Si potrà accedere tramite Spid, carta d’identità elettronica o dei servizi, alla piattaforma informatica “contributo energia” accessibile sul sito del Ministero per le Disabilità e del Ministero del Lavoro.
Oltre ad alcuni dati fiscali, per il fondo da 170 milioni (120+50), si dovrà indicare l’importo totale, al netto dell’Iva, riportato nelle fatture, relativo al costo dell’energia termica ed elettrica del terzo trimestre dell’anno 2022 e quello dell’analogo periodo 2021. Nel caso, invece, in cui l’ente acceda al contributo per il fondo da 100 milioni, occorrerà indicare l’importo totale, al netto dell’Iva, relativo ai primi tre trimestri dell’anno 2022 e 2021 per i pagamenti all’acquisto di energia e gas naturale.
Il corrispettivo sarà calcolato applicando all’incremento del costo sostenuto una percentuale di liquidazione come definita nell’articolo 4 del Dpcm.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma e per i successivi trenta giorni.